Consultazione delle liste elettorali

URP DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA - Francesca Ciangola 11/05/01

 
"Un consigliere comunale richiede copia dell'elenco degli iscritti alle liste elettorali.Tale richiesta contrasta con la normativa sulla privacy?Vi chiedo cortesemente di aiutarmi e, compatibilmente con i vostri impegni di lavoro, di rispondermi al più presto" 
 

10/05/01. Ancitel - Agostino Bultrini
"Francesca, come sai l art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai  consiglieri comunali e provinciali il  diritto di ottenere dagli uffici,  nonchè dalle loro aziende ed enti  dipendenti, tutte le notizie e le  informazioni in loro possesso utili  all'espletamento del loro mandato. Il  diritto codificato da tale  disposizione è direttamente  funzionale non tanto ad un interesse  personale del consigliere, quanto  alla cura di un interesse pubblico  connesso al mandato conferito, e,  quindi, alla funzione di  rappresentanza della collettivita' . 
La finalizzazione dell'accesso agli  atti per quanto riguarda i  consiglieri comunali e provinciali e'  giustificato dal diritto  all'espletamento del mandato che si estende alle  notizie e alle informazioni utili per  svolgere la funzione di consigliere  comunale. Questo orientamento  e' condiviso dal Garante per la privacy (vedi tra gli altri il provvedimento del 20 maggio 1998).

A cio' aggiungi che la L. 675/96 consente, ai sensi  dell'art. 27, terzo comma, la  comunicazione e la diffusione di  dati dai Comuni ai soggetti privati,  se previste da leggi e da  regolamenti. Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 20  marzo 1967, n. 223, i dati contenuti  nelle liste elettorali sono  liberamente consultabili. Di  conseguenza, il Comune può fornire non solo ai consiglieri, ma anche a  soggetti privati i dati contenuti  nelle liste elettorali. I dati non contenuti nelle liste  elettorali, invece, non possono  essere forniti ai privati che ne  fanno richiesta, se la fattispecie  non e' regolata da altre disposizioni  di legge o di regolamento. In questo senso si e' pronunciato  anche il Garante per la protezione  dei dati personali con il comunicato  stampa del 22.7.1997.
In ogni caso ti consiglio di dare un'occhiata al sito "Elp Enti Locali e Privacy", dove e' possibile consultare il materiale del Garante e una serie di info utili sul tema, al seguente indirizzo:

http://194.177.104.98:8080/elp_dir/html/index_netscape.html

oppure attraverso il link presente sulla home page di Ancitel (www.ancitel.it). "


10/05/01. Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto - Loris Fava
"La richiesta non contrasta con la normativa sulla privacy perchè la materia elettorale è disciplinata da una apposita normativa che all'art.51, ultimo comma del D.P.R. 20.3.1967, n. 223 stabilisce che "Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune".


 



Ultimo aggiornamento: 15/11/04